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monografica

Positivismo giuridico e oggettività dei valori
 

• Giorgio Maniaci, Giorgio Pino, Aldo Schiavello

 

Presentazione

 
La parte monografica del primo numero di Diritto e questioni pubbliche è dedicata ad una discussione sui problemi attuali del positivismo giuridico, corrente filosofica che negli ultimi decenni è stata oggetto non solo di critiche esterne ma anche di profondi ripensamenti e revisioni dal suo interno (si pensi, come esempio particolarmente illuminante di ripensamento dall'interno, al breve saggio del 1989 di Uberto Scarpelli Il positivismo giuridico rivisitato). Critiche esterne e ripensamenti interni ruotano attorno ad un medesimo nucleo problematico: il rapporto tra diritto e morale. Questo costituisce il filo conduttore - la questione filosofica di fondo - di tutti i lavori qui presentati. Francesco Viola affronta, a livello etico generale, un tema, quello dell'oggettività dei valori morali, che può essere considerato una tra le principali chiavi interpretative della contrapposizione tra giuspositivismo e giusnaturalismo. L'intento di Viola è quello di contribuire all'individuazione di una concezione dell'oggettività dei valori che non faccia tabula rasa della ineliminabile dimensione di soggettività che caratterizza l'esperienza morale di ciascun individuo. Il punto è quello di conciliare "bene in sé" e "bene per me". Due sono gli argomenti principali utilizzati dall'autore in vista di tale complicata conciliazione: l'elaborazione di una concezione della razionalità pratica come razionalità discorsiva e la distinzione analitica tra valore, che indica la direzione del desiderio verso il bene, e norma morale, che si risolve in una guida concreta dell'azione. Riguardo a quest'ultimo punto, Viola sottolinea come la mancata considerazione della distinzione tra valori e norme da parte del giusnaturalismo razionalista abbia legittimato le obiezioni giuspositiviste circa il carattere contingente (soggettivo) delle norme. Il carattere dialogico, discorsivo, della ragion pratica consente, innanzitutto, di individuare un punto di partenza comune nell'accordo "sull'uso di determinati mezzi di comunicazione e sul loro significato". Da qui è poi possibile proseguire alla ricerca di valori condivisi da tutti i membri di una "comunità linguistica". Viola, rifacendosi esplicitamente al pensiero di John Finnis, l'autore che, probabilmente, ha contribuito più di tutti in questi ultimi anni al rinnovato vigore del giusnaturalismo, sottolinea come alcuni valori - in particolare, la conoscenza - non possono essere confutati nella loro astrattezza. Anche il non-cognitivista non può evitare, opponendosi al cognitivismo, di affermare il valore della conoscenza ed il disvalore dell'ignoranza. In conclusione, l'oggettività dei valori difesa da Viola si risolve in un ideale regolativo del dibattito in ambito morale: "è possibile argomentare e dibattere al fine di raggiungere conclusioni oggettive, per quanto astratte".Il saggio di Aldo Schiavello è dedicato al problema dell'oggettività\soggettività del diritto. Tale problema concerne la determinazione dello status delle norme che costituiscono la premessa maggiore, la premessa normativa, del sillogismo pratico che rappresenta lo schema formale della giustificazione delle decisioni giudiziali. Si tratta di stabilire, in breve, se l'esistenza e, soprattutto, il contenuto di senso delle norme giuridiche dipenda del tutto dall'opinione di giudici e giuristi individualmente considerati (soggettivismo), ovvero se sia possibile affermare che, almeno in una certa misura, il diritto è indipendente dall'opinione di giudici e giuristi individualmente considerati. L'intento dell'autore è quello di analizzare criticamente la concezione dell'oggettività del diritto recentemente elaborata da Jules Coleman e Brian Leiter a partire da uno sfondo giusfilosofico di chiara matrice hartiana. Lo studio di Coleman e Leiter è senza alcun dubbio uno dei pochi tentativi che il positivismo giuridico contemporaneo ha compiuto al fine di presentare una concezione filosoficamente sofisticata dell'oggettività del diritto, che si presenti esplicitamente come una chiara confutazione del soggettivismo difeso dallo scetticismo normativo. Secondo Schiavello, tuttavia, tale tentativo non riesce a sfuggire all'alternativa tra oggettività in senso forte (o platonica) ed oggettività in senso debole (o convenzionalismo).I saggi di Vittorio Villa, José Juan Moreso, Pablo Navarro e Susanna Pozzolo sono tutti incentrati sulla ben nota contrapposizione tra inclusive ed exclusive positivism. In breve, quest'ultima concezione del giuspositivismo, difesa in particolare da Joseph Raz, sostiene che una teoria del diritto è accettabile solo se i suoi criteri per identificare il contenuto del diritto e per determinare la sua esistenza riposano esclusivamente su fatti relativi al comportamento umano suscettibili di essere descritti in modo avalutativo e solo se, inoltre, i suddetti criteri vengono applicati senza bisogno di ricorrere ad un argomento morale (sources thesis). L'inclusive positivism si articola in due tesi fondamentali. In base alla prima, che è essenzialmente una tesi negativa, si afferma che la tesi della separazione tra diritto e morale richiede soltanto che sia possibile immaginare un sistema giuridico in cui la conformità a valori morali non rientri tra i criteri di validità delle norme. In base alla seconda tesi, si afferma che il fatto che l'individuazione del diritto di una determinata società dipenda da convenzioni sociali non impedisce che la conformità a valori morali rientri tra le condizioni di validità delle norme giuridiche. E' sufficiente, infatti, che tra le convenzioni sociali vi sia anche quella secondo cui il rispetto di valori morali è condizione di validità delle norme giuridiche.Villa - pur dichiarando apertamente la sua preferenza per l'inclusive positivism - è interessato a mostrare che la contrapposizione tra queste due versioni di positivismo è viziata da alcuni "fraintendimenti concettuali" che rendono accidentato il percorso verso l'individuazione delle effettive ragioni del contendere tra inclusive ed exclusive positivism. A partire da una preliminare chiarificazione concettuale, l'autore sostiene poi che l'adozione di una prospettiva epistemologica "costruttivista" rende più agevole respingere le obiezioni mosse all'inclusive positivism.Moreso intende elaborare una versione del positivismo giuridico hartiano che possa valere come descrizione plausibile degli ordinamenti giuridici delle democrazie costituzionali. In particolare, tale versione deve essere in grado di rendere conto del fatto che le costituzioni di tali ordinamenti includono costanti rimandi a standards di moralità. In particolare, l'autore si preoccupa di mostrare che l'"indebolimento del positivismo" giuridico - imposto in qualche modo dal fenomeno della costituzionalizzazione - non porta necessariamente con sé l'accoglimento dell'oggettivismo etico.Navarro difende una posizione per molti versi antitetica rispetto a Moreso. Egli sostiene che l'indebolimento delle tesi positiviste conduce, lentamente ma inesorabilmente, verso posizioni anti-positiviste. Per questa ragione, Navarro difende una versione forte di positivismo giuridico, precisando tuttavia, sulla scorta di Michael Hartney, che tale concezione del diritto non è una teoria linguistica, né una teoria morale o relativa agli obblighi morali dei giudici, ma solo una teoria che si propone di individuare in modo certo i criteri che consentono di determinare qual è il diritto in una situazione data.Su linee tutto sommato analoghe si muove anche il saggio di Pozzolo. In particolare, l'autrice sottolinea come l'inclusione della morale tra le fonti del diritto, difesa dall'inclusive positivism e segnatamente da Wilfrid Waluchow, possa condurre ad una deriva giusnaturalista del positivismo giuridico, e inoltre sottolinea come l'inclusive positivism, non tributando la dovuta attenzione alla polisemia del termine 'morale', si risolve in una posizione teorica sostanzialmente ambigua.
 
   
 

«Diritto & questioni
pubbliche»

di Giorgio Maniaci, Giorgio Pino, Aldo Schiavello

codice ISSN 1825-0173

realizzato con il contributo del
Dipartimento di Studi
su Politica Diritto e Società

Università degli Studi di Palermo

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in rete maggio 2001