1 L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo (1982), in Id., Diritto e valori, Il Mulino, Bologna, 1985, pp. 123-145.

2 Così L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova, 1981, pp. 287-297. In particolare, con tale formula l'autore intende "quell'antropologia che vede l'uomo come orientato fondamentalmente alla ricerca della ricchezza, del potere e del prestigio", e che pertanto tende a far ruotare l'intera disciplina giuridica attorno ad istituti di tipo proprietario.
La nozione di "individualismo possessivo" era già stata introdotta da C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism from Hobbes to Locke, Oxford University Press, Oxford, 1967, ove era definita come la concezione secondo la quale "l'uomo è uomo soltanto nella misura in cui è proprietario di sé; la sua umanità dipende dalla sua libertà di stabilire con i suoi simili rapporti contrattuali basati sul suo proprio interesse; la sua società consiste in una serie di rapporti commerciali" (p. 271 s.).

3 Così, L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo, cit., p. 134.

4 Questa (approssimativa) enumerazione è stata ricavata da: M. Dogliotti, Le persone fisiche, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 2, t. I, Utet, Torino, 19992 (I ed. 1982); M. Bessone, G. Ferrando, Persona fisica (diritto privato), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 193-223; G. Tamburrino, Le persone fisiche, Utet, Torino, 1990, pp. 77-278; G. Alpa, A. Ansaldo, Le persone fisiche. Artt. 1-10, Giuffrè, Milano, 1996; D. Bellantoni, Lesione dei diritti della persona. Tutela penale, tutela civile e risarcimento del danno, Cedam, Padova, 2000; G. Giacobbe, A. Giuffrida, Le persone. Vol. III - Diritti della personalità, Utet, Torino, 2000; nonché dai capitoli dedicati ai diritti della personalità dei seguenti manuali: F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 19902; M. Bessone (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, 19985.

5 Per converso, alcune figure meno recenti di danno alla persona di creazione giurisprudenziale, quali il danno estetico e il danno alla vita di relazione, si ritengono ormai (quasi) pacificamente assorbite all'interno del danno biologico.

6 Su cui vedi P. D'Amico, Il danno da emozioni, Giuffrè, Milano, 1992.

7 Di difficile definizione, si distingue dal precedente probabilmente solo in termini quantitativi; riguarda un danno che si ripercuote sul funzionamento della psiche e le alterazioni di determinati processi mentali rispetto ad una condizione precedente all'evento dannoso. Sul punto vedi G. De Marzo, Brevi note sulla nozione di danno psichico, in "Foro italiano", 1996, I, col. 2963; P. G. Monateri, M. Bona, Il danno alla persona, Cedam, Padova, 1998, pp. 88-106.

8 Definito come il danno derivante dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non rimunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, ma non causata da una compromissione della sua integrità psicofisica. Su ciò vedi P. Ziviz, La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale, Giuffrè, Milano, 1999.

9 Definito come il danno derivante "dalla perdita di una sorta di status connesso al particolare rapporto che lega il soggetto con la persona colpita dall'evento dannoso: così il coniuge per effetto della perdita o grave menomazione dell'altro coniuge, i genitori per la perdita del figlio o comunque viceversa, trattandosi della sparizione di quell'insieme di rapporti connessi al coniugio nell'un caso e nell'altro della condizione parentale o filiale": cfr. Tribunale Firenze, 24 gennaio - 24 Febbraio 2000, n. 451/2000, in "Guida al diritto", n. 45, 8 luglio 2000, pp. 46-50.

10 Il termine "mobbing" deriva dalla etologia (in particolare dagli studi di Konrad Lorenz), ove è usato per indicare i comportamenti di gruppi di animali che aggrediscono altri gruppi della stessa specie si intende. Nel contesto del danno alla persona, è usato per indicare delle "aggressioni o violenze sul posto di lavoro, perpetrate intenzionalmente e sistematicamente dal datore di lavoro o da un suo preposto o superiore gerarchico oppure anche da alcuni colleghi di lavoro, con chiari intenti discriminatori e persecutori, tesi ad emarginare progressivamente un determinato lavoratore nell'ambiente di lavoro per indurlo alle dimissioni, per ragioni di concorrenza, gelosia, invidia, o altro comportamento o sentimento socialmente deprecabile suscitato in un animo perverso dalla convivenza nell'ambiente di lavoro o occasionato dallo svolgimento dell'attività lavorativa": cfr. Tribunale Torino 16 novembre 1999, in "Responsabilità civile e previdenza", 2000, pp. 720 ss.; vedi anche L. De Angelis, Interrogativi in tema di danno alla persona del lavoratore, in "Foro italiano", 2000, I, cc. 1557-1568.

11 A dire il vero il temine "privacy", nell'accezione specificata nel testo, circolava sporadicamente nel linguaggio dei giuristi italiani già da un paio di decenni prima dell'entrata in vigore della legge 675/1996; in seguito all'entrata in vigore di quest'ultima, però, l'uso si è senza dubbio consolidato e apparentemente legittimato.

12 Questa definizione risale al notissimo saggio di S. Warren, L. Brandeis, The Right to Privacy, in "Harvard Law Review", 4, 1890, pp. 193-220.

13 In merito al dibattito anglosassone sulla definizione di privacy, si vedano almeno R. Gavison, Privacy and the Limits of Law, in "Yale Law Journal", vol. 89, 1980, pp. 421-471; W. A. Parent, A New Definition of Privacy for the Law, in "Law and Philosophy", 1983, pp. 305-338.

14 Tale definizione di essentially contested concepts, o nozioni essenzialmente controverse, risale a W. B. Gallie, Essentially Contested Concepts, in "Proceedings of the Aristotelian Society", vol. LVI, 1955-56, pp. 167-198. Cfr. anche V. Villa, Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo. Lezioni di filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 1993, cap. I, che propone una specifica tecnica definitoria (la definizione "per casi paradigmatici e concetti") come la tecnica più adeguata per questo tipo di nozioni.

15 L'espressione è di V. Zeno-Zencovich, Personalità (diritti della), in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. civile, vol. XIII, Utet, Torino, 1995, p. 431.
Lo stesso autore in uno scritto precedente aveva espresso la stessa idea ma in termini assai più radicali, arrivando a sostenere che, se si esclude lo studio della salute, manca una disciplina scientifica che possa offrire ai giuristi un supporto empirico (cosa che accadrebbe in altri campi), e addirittura che "mentre le altre entità non corporali […] nascono e sono oggetto di intenso studio in ambienti e settori diversi da quello giuridico (economico, scientifico, ecc.), la considerazione della personalità e dei suoi singoli aspetti è, a tutt'oggi, un compito quasi esclusivamente svolto da studiosi del diritto" (così V. Zeno-Zencovich, Cosa, in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. civile, vol. IV, Utet, Torino, 1989, p. 458). Tale modo di vedere non pare tuttavia condivisibile, poiché in realtà sono diverse le discipline non giuridiche che studiano a vario titolo gli aspetti morali della personalità. Vero è invece che, salvo illustri ed isolate eccezioni, i giuristi si sono mantenuti indifferenti a tali studi.

16 A tale impostazione sembra aderire ad esempio, G. Alpa, I diritti della persona e la cronaca giornalistica, in "Giurisprudenza di merito", 1987, IV, pp. 1311-1316 (anche se poi nel corso del saggio l'autore continua ad usare i termini "diritti della persona" e "diritti della personalità" in maniera promiscua, ed impiega anche il termine "privacy" come sinonimo di riservatezza).

17 Il giurista cui si fa riferimento nel testo è G. F. Puchta, Vorlesungen über das heutige römische Recht, I, Leipzig, 1847, p. 52.

18 Così G. Comandè, L'ordinanza n. 293 del 22 luglio 1996 ed il nodo irrisolto dell'art. 2059 c.c., in "Giurisprudenza italiana", 1997, I, p. 318; nello stesso senso, D. Messinetti, Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni, in "Rivista critica del diritto privato", 1992, 2, pp. 173-202; F. D. Busnelli, Interessi della persona e risarcimento del danno, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1996, pp. 1-25; C. Scognamiglio, Il danno biologico: una categoria italiana del danno alla persona, in "Europa e diritto privato", 1998, 1, pp. 259-286.

19 Così V. Zeno-Zencovich, Personalità (diritti della), cit., p. 434.
Su linee molto simili, A. Barbera, F. Cocozza, G. Corso, Le situazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Il principio di eguaglianza, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico. I. Diritto pubblico generale, Il Mulino, Bologna, 19975 (I ed. 1984), pp. 223-333: "La categoria dei diritti della personalità si riferisce a quelle situazioni giuridiche soggettive, tutelate dalla Costituzione o dalle leggi civili e penali, che assicurano alla persona la propria identità sotto il profilo morale e sociale, il proprio decoro, la propria immagine, il rispetto di cui gode presso gli altri" (p. 283).

20 Questa tassonomia ha solo carattere esemplificativo, e prescinde dalla circostanza che alcuni di tali diritti sono di fonte legislativa, mentre altri sono di creazione giurisprudenziale, e quindi molto più controversi. Inoltre, sarà esaminata infra, § 2.2, la questione se esistano diversi distinti diritti della personalità, oppure un solo diritto della personalità articolantesi in diverse facoltà o profili.

21 Per una critica puntuale a questo modo di vedere, P. Vercellone, Personalità (diritti della), in Novissimo Digesto Italiano, vol. XII, Utet, Torino, 1965, pp. 1083-1087; M. Dogliotti, Le persone fisiche, cit., pp. 63-66; V. Zeno-Zencovich, Personalità (diritti della), cit., pp. 437-439 ; nonché, da un punto di vista comparatistico, F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruylant-L.G.D.J, Bruxelles-Paris, 1990.

22 Secondo Vercellone, ad esempio, i caratteri comuni alla categoria sarebbero l'immediata e diretta inerenza alla persona dell'interesse tutelato, tale che la violazione del diritto si risolve in una aggressione alla persona diretta ed immediata (e non attraverso il tramite del patrimonio della persona stessa), e l'assolutezza del diritto; l'autore ammette, però, che "è un po' poco, forse, per parlare di categoria"; cfr. P. Vercellone, Personalità (diritti della), cit., p. 1087.

23 È il caso, a nostro avviso, della definizione proposta da De Cupis, il cui apporto peraltro è stato determinante nel rinnovamento dell'approccio dottrinale alla categoria in esame: "nel comune linguaggio giuridico tale denominazione [diritti della personalità] è riservata a quei diritti soggettivi, la cui funzione, rispetto alla personalità, si specializza, costituendo il 'minimum' necessario e imprescindibile del suo contenuto"; cfr. A. De Cupis, I diritti della personalità, Giuffrè, Milano, 19822 (I ed. 1959-61), p. 13.

24 Si veda C. M. Bianca, Diritto civile I. La norma giuridica. I soggetti, Giuffrè, Milano, 1990 (I ed. 1978), spec. pp. 144-147.

25 Tale affermazione si può leggere in G. Giacobbe, A. Giuffrida, Le persone. Vol. III - Diritti della personalità, cit., pp. 9 e 13.

26 Tale categoria è stata proposta ad esempio da A. De Cupis, I diritti della personalità, cit., pp. 64-70; v. anche E. Ondei, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Utet, Torino, 1965, pp. 237-238.
Su posizioni tutto sommato analoghe sembra muoversi C. M. Bianca, Diritto civile I. La norma giuridica. I soggetti, cit., pp. 146-147, che distingue due categorie di diritti della personalità: la prima riguarda i "diritti di rispetto della personalità", e comprende: la vita e l'integrità fisica, l'integrità morale, le libertà civili, l'intimità privata, l'identità personale, la paternità morale. La seconda categoria si riferisce ai "diritti di solidarietà", e comprende le pretese del soggetto a realizzare la propria personalità attraverso l'altrui cooperazione, e pertanto include: l'eguaglianza, il lavoro e la retribuzione, l'assistenza morale e spirituale, la sicurezza sociale, la salute.

27 Per una critica alla costruzione della categoria dei diritti complementari della personalità, si veda P. Rescigno, Personalità (diritti della), in Enciclopedia giuridica, vol. XXIV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1991. Si veda anche M. Dogliotti, Le persone fisiche, cit., p. 66, secondo il quale la categoria in esame sarebbe frutto di "abili, ma involuti artifici dommatici".

28 Così S. Rodotà, Privacy e costruzione della sfera privata (1991), in Id., Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 101-122 (alla p. 122; corsivi nell'originale); dello stesso, si veda anche Elaboratori elettronici e controllo sociale, Il Mulino, Bologna, 1973, spec. pp. 125-132.
Questa definizione sviluppa una precedente proposta di A. F. Westin, Privacy and Freedom, The Bodley Head, London-Sidney-Toronto, 1967, p. 7: "Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others".

29 In tal senso, J. Craig, N. Nolte, Privacy and Free Speech in Germany and Canada: Lessons for an English Privacy Tort, in "European Human Rights Law Review", 2, 1998, pp. 162-180 (spec. pp. 163-164).

30 In tal senso, G. B. Ferri, Privacy, libertà di stampa e dintorni, in "Europa e diritto privato", 1998, 1, p. 143.

31 Così G. B. Ferri, Privacy, libertà di stampa e dintorni, cit., p. 144.

32 Seguiamo qui per grandi linee l'analisi di D. Messinetti, Personalità (diritti della), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 355-406 (spec. pp. 357-359). Ragguagli altresì in T. O. Scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 549-552.

33 Sul punto anche G. B. Ferri, Persona e privacy (1982), in Id., Persona e formalismo giuridico. Saggi di diritto civile, Maggioli, Rimini, 1987, pp. 241-287 (spec. pp. 254 e 262-264), ove ulteriori riferimenti bibliografici.

34 In tal senso le posizioni di giuristi quali E. Piola Caselli, L. Barassi, M. Allara, N. Coviello. Per una sintetica ed efficace ricostruzione del clima dell'epoca, si veda F. D. Busnelli, Per una rilettura del "diritto delle persone" di cinquant'anni fa, in AA.VV., Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, t. I, Giuffrè, Milano, 1995, alle pp. 110-116.

35 Per un'attenta valutazione dell'atteggiamento dei più illustri civilisti italiani di fronte ai tentativi di penetrazione della cultura fascista nella sistematica del codice civile, si veda C. Salvi, La giusprivatistica tra codice e scienza, in A. Schiavone (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica, Laterza, Roma-Bari, 1990, pp. 233-273; e anche L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell'Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 37-48.

36 Sui problemi di compatibilità tra lo schema del diritto soggettivo e i diritti della personalità, si veda A. Di Majo, Profili dei diritti della personalità, cit., pp. 69-74; D. Messinetti, Personalità (diritti della), cit.; G. B. Ferri, Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale (1984), in Id., Persona e formalismo giuridico, cit., pp. 337-358 (v. spec. pp. 342-349).

37 Sul punto, si vedano le osservazioni di P. Rescigno, Personalità (diritti della), cit., p. 2, 10.

38 L'opera era originariamente apparsa nel 1944, come parte integrante di un volume di Istituzioni di diritto civile, Jovene, Napoli, 1944; fu quindi pubblicata come volume a sé stante nel 1954, e quindi riedita fino al 1966 (IX edizione), e ristampata fino al 1989 (le citazioni sono tratte da quest'ultima ristampa). Lo spazio piuttosto ridotto dedicato ai diritti della personalità e l'approccio metodologico permangono completamente invariati nel corso delle varie edizioni dell'opera.
39 F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Napoli, 1989, p. 50.

40 In tal senso A. De Vita, Art. 10, cit., p. 535; il tema del rapporto tra proprietà e personalità è ampiamente sviluppato da M. J. Radin, Property and Personhood, in "Stanford Law Review", 34, 1982, pp. 957-1015.

41 Sul punto, si veda M. J. Radin, Property and Personhood, cit.; cenni anche in S. Rodotà, Elaboratori elettronici e controllo sociale, cit., p. 125 s.; G. B. Ferri, Privacy, libertà di stampa e dintorni, cit., p. 140.

42 Per una ricostruzione anche storica della graduale penetrazione dei valori costituzionali nella cultura giuridica, e per le problematiche connesse, si vedano R. Nicolò, Diritto civile, in Enciclopedia del diritto, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 904-923; S. Rodotà, Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, in "Rivista di diritto commerciale", 1967, I, pp. 83-125; Id., Libertà e diritti in Italia. Dall'Unità ai giorni nostri, Donzelli, Roma, 1997, pp. 95-133; G. Tarello, Atteggiamenti dottrinali e mutamenti strutturali dell'organizzazione giuridica (1981), in Id., Cultura giuridica e politica del diritto, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 349-359; C. Salvi, La giusprivatistica tra codice e scienza, cit.; L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell'Italia del Novecento, cit., pp. 49-80; P. Barile, Lo sviluppo dei diritti fondamentali nell'ordinamento repubblicano, in Storia d'Italia. Annali 14. Legge Diritto Giustizia, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1998, pp. 7-103. Da un punto di vista più generale, R. Guastini, La "costituzionalizzazione" dell'ordinamento italiano, in "Ragion pratica", 11, 1998, pp. 185-206.

43 A. De Cupis, La persona umana nel diritto privato (1956), in Id., Teoria e pratica del diritto civile, cit., pp. 77-92 (la citazione è alla p. 80).

44 Si veda la successione storica di disposizioni a tutela del lavoratore individuata da L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo, cit.; sul punto anche P. Rescigno, Personalità (diritti della), cit., p. 2.

45 Così A. De Vita, Art. 10, cit., p. 515.

46 Cfr. P. Perlingieri, Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989.

47 L'espressione, riferita specificamente al diritto all'identità personale, e ormai divenuta un luogo comune di chi si occupi dei diritti della personalità, è di G. Alpa, Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all'identità personale, in "Giurisprudenza di merito", 1989, p. 467.

48 Concludono a favore della possibilità di considerare i diritti della personalità come diritti soggettivi, seppure con sfumature differenti: A De Cupis, I diritti della personalità, cit., p. 13; E. Ondei, Le persone fisiche e i diritti della personalità, cit., spec. 249-254; A. Di Majo, Profili dei diritti della personalità, cit., spec. pp. 69-74; C. M. Bianca, Diritto civile I. La norma giuridica. I soggetti, cit., p. 146; M. Dogliotti, Le persone fisiche, cit., p. 70; G.B. Ferri, Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, cit., p. 339; A. De Vita, Art. 10, cit., p. 507; A. Scalisi, Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità, Giuffrè, Milano, 1990, p. 76.

49 In tal senso ci pare di poter interpretare il contributo di T. O. Scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, cit., pp. 543-556; cfr. altresì F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 50; M. Bessone, G. Ferrando, Persona fisica (diritto privato), cit., p. 204; L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile 1.1. Norme, soggetti e rapporto giuridico, Utet, Torino, 1986, pp. 141-177; G. Alpa, M. Bessone, V. Zeno-Zencovich, Obbligazioni e contratti, in Trattato di diritto privato, diretto da Pietro Rescigno, vol. 14, t. VI, Utet, Torino, 1995, pp. 136-162.

50 Così, se mal non intendiamo, P. Perlingieri, La personalità umana nell'ordinamento giuridico, cit., p. 139, 174; nonché, diffusamente, D. Messinetti, Personalità (diritti della), cit., spec. pp. 362-363, e passim.

51 L'espressione è di P. Vercellone, Personalità (diritti della), cit., p. 1085; sul punto anche D. Messinetti, Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni, cit., spec. pp. 178-181.

52 Cfr. A. Di Majo, Profili dei diritti della personalità, cit., p. 81; A. Scalisi, Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità, cit., pp. 76-78; V. Zeno-Zencovich, Personalità (diritti della), cit., p. 436 (quest'ultimo autore in precedenti scritti aveva manifestato la propria adesione alla concezione monista: cfr. V. Zeno-Zencovich, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Jovene, Napoli, 1985, p. 154).

53 La teoria pluralista è agevolmente rintracciabile nei lavori più risalenti in materia di diritti della personalità; si vedano ad esempio A. De Cupis, I diritti della personalità, cit.; G. Pugliese, Aspetti civilistici della tutela del diritto della personalità nell'ordinamento italiano, in AA.VV., Alcuni problemi sui diritti della personalità, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 3-37; E. Ondei, Le persone fisiche e i diritti della personalità, cit., p. 234; P. Vercellone, Personalità (diritti della), cit., p. 1084. Per una recente riaffermazione della teoria, si vedano C. M. Bianca, Diritto civile I. La norma giuridica. I soggetti, cit., pp. 144-146; F. Macioce, Tutela civile della persona e identità personale, Cedam, Padova, 1984, pp. 20-23; P. Rescigno, Personalità (diritti della), cit., p. 5.
In giurisprudenza, Corte di Cassazione n. 4487/1956, in "Il Foro italiano", 1957, I, c. 4.

54 In tal senso ad es. Pretura Pontedera 7 maggio 1974, in "Il Foro italiano", 1975, I, 491.

55 Aderiscono alla teoria monista, pur se con sfumature differenti, G. Giampiccolo, La tutela giuridica della persona umana e il cd. diritto alla riservatezza, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1958, pp. 458-473; A. Schermi, Il diritto assoluto della personalità ed il rispetto della verità nella cronaca, nell'opera storiografica, nell'opera biografica e nell'opera narrativa di fantasia, in "Giustizia civile", 1966, I, pp. 1252-1270; M. Liotta, Onore (diritto all'), in Enciclopedia del diritto, vol. XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 202-209; M. Dogliotti, Le persone fisiche, cit., pp. 66-70; G. B. Ferri, Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, cit.; V. Zeno-Zencovich, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, cit., p. 154.
In giurisprudenza, Corte di Cassazione 20 aprile 1963, n. 990, cit.; Id., 27 maggio 1975, n. 2129, cit.

56 In tal senso, V. Zeno-Zencovich, Personalità (diritti della), cit., p. 433.

57 Questo rilievo è espresso, in chiave critica, da D. Messinetti, Personalità (diritti della), cit., p. 356. Si può notare comunque che alcune versioni della teoria monista tendono ad astrarre la configurazione dei diritti della personalità dallo schema del diritto soggettivo, e sembrano avvicinarsi molto al terzo orientamento dottrinale descritto alla fine del paragrafo precedente. Nella letteratura secondaria, peraltro, il contributo di Messinetti è spesso ricondotto alla teoria monista.

58 Così P. Vercellone, Personalità (diritti della), cit., p. 1084; M. Dogliotti, Le persone fisiche, cit., p. 62.

59 Così, D. Messinetti, Personalità (diritti della), cit., p. 356.
La preminenza, nell'ambito della concezione monista, del momento sostanziale rispetto a quello formale è esemplificata molto chiaramente da questo passaggio di M. Dogliotti, Le persone fisiche, cit., p. 70: "ci si potrebbe chiedere se tale problematica sia troppo ampia e complessa per essere inquadrata nello schema, da taluno giudicato ormai troppo inadeguato, del diritto soggettivo, seppur quale diritto generale non tanto della personalità, quanto piuttosto "alla" personalità. Ma la questione appare per molti versi meramente terminologica e richiederebbe, in ogni caso, più concrete verifiche: la figura potrebbe senza particolari preoccupazioni, utilizzarsi, ove consentisse una più sicura e definita tutela, ma se essa fosse al contrario tale da cristallizzare ed impoverire una protezione doverosamente agile, incisiva e idonea ad adeguarsi tempestivamente ai bisogni man mano emergenti dal contesto sociale, non si dovrebbe esitare ad abbandonarla" (citazioni omesse).

60 In tal senso, V. Zeno-Zencovich, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, cit., p. 154.

61 Il problema della sottodeterminazione delle teorie è stato introdotto in filosofia della scienza da W. V. O. Quine, From a Logical Point of View, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1953, capp. I e II; Id., Word and Object, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1960, cap. I e II. Sul punto, anche in riferimento a possibili applicazioni in teoria del diritto, si veda V. Villa, La coerenza normativa e i presupposti epistemologici della giustificazione, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1988, pp. 567-597 (spec. pp. 572-573); Id., Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo, cit., pp. 234-235.

62 Sul rapporto tra teorie giuridiche e giudizi di valore, si veda V. Villa, Costruttivismo e teorie del diritto, Giappichelli, Torino, 1999, cap. III.

63 Così si esprime P. Vercellone, Personalità (diritti della), cit., p. 1084: "a voler sancire un divieto assoluto di ingerenza non solo nei confronti del corpo altrui, bensì in genere verso la persona altrui, si finirebbe col creare un diritto soggettivo alla felicità, garantendo all'uomo ciò che invece l'ordinamento giuridico ovviamente non può, né deve, altrimenti rischiando di annientare la libertà di tutti, garantire all'individuo".

64 Così G. B. Ferri, Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, cit., p. 338 (corsivi nell'originale). Poco più avanti l'autore aggiunge: "in sostanza, onore, reputazione, riservatezza, identità personale ecc. non costituiscono autonomi oggetti di tutela da parte dell'ordinamento giuridico (e cioè autonomi beni), ma separate manifestazioni di quell'unico e unitario bene che è […] la stessa persona umana".

65 Il riferimento alla "coscienza sociale" e simili è costante nei lavori degli aderenti alla tesi monista; si vedano in particolare G. Giampiccolo, La tutela giuridica della persona umana e il cd. diritto alla riservatezza, cit., p. 469 e passim, M. Liotta, Onore (diritto all'), cit., spec. p. 203. Per una analisi degli usi argomentativi del concetto di coscienza sociale, G. Alpa, L'arte di giudicare, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 113-123.

66 Su cui vedi N. Bobbio, La natura delle cose (1958) e La natura delle cose nella dottrina italiana (1964), in Id., Giusnaturalismo e positivismo giuridico, cit., pp. 197-212, 225-238; G. Tarello, L'interpretazione della legge, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 378-380; V. Villa, Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo, cit., pp. 278-282; E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, Giappichelli, Torino, 1999, p. 314.

67 Sulla tesi della inderivabilità logica di norme da proposizioni descrittive, ossia sulla "legge di Hume" (in una delle sue possibili formulazioni), si veda diffusamente B. Celano, Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume, Giappichelli, Torino, 1994.

68 Sul ruolo della coerenza o congruenza nell'argomentazione giuridica mi permetto di rimandare, anche per approfondimenti bibliografici, a G. Pino, Coerenza e verità nell'argomentazione giuridica. Alcune riflessioni, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1, 1998, pp. 84-126.

69 Sul principio personalista si veda per tutti D. Messinetti, Personalità (diritti della), cit., pp. 371-375 e passim; per l'influenza del principio personalista nel diritto civile si veda M. Bessone, G. Ferrando, Persona fisica (diritto privato), cit.; e, seppure su posizioni più caute, P. Rescigno, Introduzione al Codice civile, Laterza, Roma-Bari, 19944, pp. 56-64. Infine, per un'ampia ricognizione del modo in cui il principio personalista è modellato in diverse costituzioni contemporanee, si veda G. Rolla, Le prospettive dei diritti della persona alla luce delle recenti tendenze costituzionali, in "Quaderni costituzionali", 1997, 3, pp. 417-459.

70 Un'esplicita proclamazione del diritto al libero svolgimento della propria personalità si rinviene, invece, nella Legge Fondamentale tedesca (Bonner Grundgesetz) all'art. 2, co.1; nella Costituzione spagnola, all'art. 10; nella Costituzione greca, all'art. 5; nella Costituzione svedese, all'art. 1, co. 2.

71 Per un'analisi del concetto di dignità umana nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale, F. Bartolomei, La dignità umana come concetto e valore costituzionale, Giappichelli, Torino, 1987; A. Ruggeri, A. Spadaro, Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in "Politica del diritto", 1991, 3, pp. 343-377.

72 Accedono a questa tesi, pur se con diversità di enfasi, P. Barile, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 111 s.; A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enciclopedia giuridica, vol. XI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, p. 18; F. Modugno, I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 11 ss.; alla p. 12, in particolare, si legge: "[La libertà psicofisica ex art. 13] è dotata di comprensività potenzialmente illimitata, poiché non dipende che dal suo autonomo svolgimento" (corsivi nell'originale).

73 Per questa critica, A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Cedam, Padova, 19922, pp. 172-174.

74 Così A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, cit., p. 177; in senso conforme, A. Barbera, F. Cocozza, G. Corso, Le situazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Il principio di eguaglianza, cit., pp. 245-246.

75 Questa la posizione di numerosi giuristi di estrazione cattolica, soprattutto nei primi anni di vigenza della costituzione. Si veda ad esempio E. Garbagnati, Il giudice di fronte alla legge ingiusta, in "Jus", 1951, pp. 431-450, il quale ebbe a sostenere che la costituzione, avendo accolto alcuni principi di diritto naturale, aveva inteso accoglierlo tutto, e che pertanto sarebbe stata ammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale nei riguardi delle leggi contrastanti con esso.
Più di recente, una posizione per molti versi analoga è stata riproposta, dal punto di vista dell'argomentazione costituzionale, da G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Torino, 1992, pp. 157, 163; L. Mengoni, L'argomentazione nel diritto costituzionale, in Id., Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 115-140.


76 In tal senso, A. Barbera, Art. 2, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Artt. 1-12, Zanichelli - Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, pp. 50-122; C. M. Bianca, Diritto civile I. La norma giuridica. I soggetti, cit., p. 144; T. A. Auletta, Riservatezza e tutela della personalità, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 39-47; M. Bessone, G. Ferrando, Persona fisica (diritto privato), cit., pp. 197, 209; D. Messinetti, Personalità (diritti della), cit., p. 373.
Su una lunghezza d'onda assai simile si era già espresso G. Fassò, Il giudice e l'adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale (1972), in Id., Scritti di filosofia del diritto, vol. II, a cura di E. Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 987-1050; in questo denso contributo, Fassò sostiene che nella costituzione è effettivamente presente una recezione dei principi di diritto naturale; questi ultimi tuttavia dovranno essere intesi non come "valori assoluti, colti per via della logica dimostrativa", ma come il regolamento dei rapporti e degli istituti derivante dalla struttura della società sentita come valida in un determinato momento storico: questo regolamento è naturale e giusto perché razionale, ossia costruito razionalmente sull'osservazione dei mezzi atti a conseguire i fini di volta in volta sentiti come propri dalla società (da notare che anche Fassò a questo proposito, oltre al riferimento alla "natura della cosa", usa l'espressione "costituzione materiale", p. 1037).
Per una analisi degli usi del concetto di costituzione materiale come criterio interpretativo delle disposizioni costituzionali, anche con riferimento all'art. 2, si veda S. Bartole, Costituzione materiale e ragionamento giuridico, in "Diritto e società", 1982, pp. 605-627.

77 In tal senso, F. Mantovani, Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con particolare riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi, in "Archivio Giuridico Serafini", 1968, pp. 40-125 (spec. pp. 56-56); V. Zeno-Zencovich, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, cit., pp. 80.

78 Così A. Scalisi, Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità, cit., pp. 50-58, ove si rinvia ai seguenti "indici oggettivi di determinazione" del contenuto dell'art. 2: il costume e/o la morale ("o in sintesi il comune modo di pensare degli uomini"), la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché alcune encicliche papali (ma soprattutto a proposito di queste ultime non è invero molto chiaro quale dovrebbe esserne il meccanismo giuridico di ricezione nel nostro ordinamento).

79 In tal senso, P. Grossi, Inviolabilità dei diritti, in Enciclopedia del diritto, vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 712-731 ( spec. pp. 728-731); P. Barile, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, cit., pp. 54-56; F. Macioce, Tutela civile della persona e identità personale, cit., pp. 24-33; A. Cerri, La Costituzione e il diritto privato, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 21, Utet, Torino, 1987, pp. 47-104 (spec. pp. 60-63); A. Baldassarre, Diritti inviolabili, cit., pp. 18-21; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, cit., pp. 4 ss.; Id., Diritti "fondamentali" al di là della costituzione?, in "Politica del diritto", 1993, 1, pp. 3-11.

80 Per questa osservazione, A. Pace, Diritti "fondamentali" al di là della costituzione?, cit., p. 5; l'autore richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. n. 30/1962 e 13/1972) che ha eluso la doppia riserva (di legge e di giurisdizione) di cui all'art. 13 ricorrendo al principio di ragionevolezza, operazione che sarebbe stata agevolata a livello culturale dall'avvenuto annacquamento del concetto di libertà personale al fine di includervi anche la libertà morale.

81 Per questa tesi, P. Grossi, Inviolabilità dei diritti, cit.; P. Barile, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, cit., pp. 53-54; L. Ferrajoli, Democrazia e costituzione, in "Ragion pratica", 3, 1994, pp. 227-244; G. Corso, Cambiare la Costituzione. Sino a che punto?, in "Ragion pratica", 4, 1995, pp. 223-229.
Contra, R. Guastini, Revisione costituzionale: problemi di forma e di sostanza, in "Ragion pratica", 3, 1994, pp. 245-255; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, cit., pp. 17 ss., secondo il quale l'art. 2, pur dovendosi considerare "norma chiusa", avrebbe altre funzioni, prima tra tutte quella di stabilire la soggettività giuridica di ogni essere umano.

82 Sostiene che il problema si pone "in termini di politica del diritto", A. Barbera, Art. 2, cit., p. 84.

83 Sul punto, da una prospettiva teorico-generale, H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, London, 1961, trad. it. di M. Cattaneo, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 1991, cap. VII.

84 Come rileva Comanducci, una normazione contenente il ricorso a principi giuridici può inficiare il valore della certezza del diritto, ma può al contempo perseguire altri obiettivi "dotati forse di eguale o addirittura di maggior valore: quali ad esempio, l'adeguazione del diritto ai cambiamenti sociali, il prendere decisioni "all'ingrosso", l'offrire criteri generali agli organi inferiori, lo stabilire mete di riforma sociale, la delegazione del potere di determinare il contenuto del diritto, ossia, in generale, la etero e/o la auto-attribuzione ai giudici di una parte del potere normativo, ecc." (citazioni omesse): P. Comanducci, Principi giuridici e indeterminazione del diritto (1997), in Id., Assaggi di metaetica due, cit., pp. 81-95 (a p. 95).

85 La "svolta" viene in genere collocata nella seconda metà degli anni ottanta, con la presidenza Saja; si veda in proposito quanto affermato dallo stesso Presidente della Corte nella conferenza stampa annuale del 1987: F. Saja, La giustizia costituzionale nel 1987, in "Giurisprudenza costituzionale", 1988, II, pp. 175-189, spec. p. 179.

86 Per una analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale sull'art. 2, si veda F. Felicetti, I diritti garantiti dall'art. 2 della Costituzione nei lavori della Costituente e nella giurisprudenza costituzionale, in "Giurisprudenza italiana", 1985, IV, pp. 182-187; A. Cerri, La Costituzione e il diritto privato, cit.; M.C. Ponthoreau, La reconnaissance des droits non-écrits par les Cours constitutionnelles Italienne et Française. Essai sur le pouvoir créateur du juge constitutionnel, Economica, Paris, 1994, pp. 88-115; A. Bevere, A. Cerri, Il diritto di informazione e i diritti della persona, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 43-49.

87 Ci riferiamo esclusivamente alle sentenze della Cassazione che hanno riconosciuto il diritto all'identità personale (su cui diffusamente infra, cap. IV, § 3). Per uno sguardo complessivo sulla giurisprudenza della Cassazione sull'art. 2, cfr. invece C. Vigli, Gli orientamenti della Corte di Cassazione sull'art. 2 della Costituzione e i diritti inviolabili dell'uomo, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 1988, pp. 167-176.

88 Così A. Bevere, A. Cerri, Il diritto di informazione e i diritti della persona, cit., p. 46.

89 Per la versione "costituzionalmente orientata" della teoria monista, si vedano ad esempio M. Dogliotti, Le persone fisiche, cit., p. 68; G. B. Ferri, Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, cit., p. 339; V. Zeno-Zencovich, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, cit., p. 154.

90 Così M. Dogliotti, Le persone fisiche, cit., p. 69.

91 Nega ad esempio la rilevanza costituzionale dei diritti della personalità P. Rescigno, I diritti della personalità e la loro rilevanza costituzionale (a proposito di un recente libro), cit.; Personalità (diritti della), cit.

92 Tra i contributi più marcatamente critici verso l'impianto della legge, si veda quello di M. Jori, Libertà di parola e protezione dei dati, in "Ragion pratica", 12, 1999, pp. 109-150.

93 Senza pretesa di completezza, S. Rodotà, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in "Rivista critica del diritto privato", 1997, 4, pp. 583-609; V. Zeno-Zencovich, I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali, in "Studium Iuris", 1997, 5, pp. 466-469; G. Finocchiaro, Una prima lettura della L. 675/1996, in "Contratto e impresa", 1997, pp. 299 ss.; G. Cassano, A. Soriano, I diritti della personalità; dall'actio iniuriarum alle banche dati, in "Vita notarile", 1998, 1, pp. 481-491; C. Camardi, Mercato delle informazioni e privacy. Riflessioni generali sulla L. n. 675/1996, in "Europa e diritto privato", 1998, 4, pp. 1049-1073; C. Cossu, Dal caso Soraya alla nuova legge sulla tutela della riservatezza, in "Contratto e impresa", 1998, 1, pp. 49-72.

94 Si veda E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno-Zencovich (a cura di), La legge sulla tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996, Giuffrè, Milano, 19992; G. Buttarelli, Banche dati e tutela della riservatezza, cit.; V. Franceschelli (a cura di), La tutela della privacy informatica, Giuffrè, Milano, 1998; A. Clemente (a cura di), Privacy, Cedam, Padova, 1999.

95 Tra gli altri, V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Trattamento dei dati e tutela della persona, Giuffrè, Milano, 1998, con contributi di G. Alpa, G. B. Ferri, M. Segni, A. Serra, V. Cuffaro, G. Oppo, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich, F. D. Busnelli, C. Castronovo, A. Di Majo, S. Mazzamuto, P. Rescigno, U. Ruffolo, S. Rodotà.

96 Così G. Cassano, A. Soriano, I diritti della personalità; dall'actio iniuriarum alle banche dati, cit., p. 488.


97 L'art. 1, che reca la rubrica Finalità e definizioni, al comma 1 così recita: "La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione".

98 In tal senso, E. Giannatonio, Art. 1, comma 1, in E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno-Zencovich (a cura di), La legge sulla tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996, cit., pp. 2-15 (spec. p. 5).

99 Così V. Zeno-Zencovich, I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali, cit., p. 467; G. Cassano, A. Soriano, I diritti della personalità; dall'actio iniuriarum alle banche dati, cit., p. 488.

100 Così S. Rodotà, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, cit., pp. 590, 592, 595 (ove si parla di "reciproci rinvii tra Costituzione e legge n. 675"), 603; Id., Conclusioni, in V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Trattamento dei dati e tutela della persona, cit., pp. 291-312 (spec. p. 298).

101 Così G. Comandè, Artt. 11-12, in E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno-Zencovich (a cura di), La legge sulla tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996, cit., pp. 98-127 (spec. p. 113).

102 Sul punto, V. Zeno-Zencovich, Art. 22, in E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno-Zencovich (a cura di), La legge sulla tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996, cit., pp. 200-206 (spec. p. 203).

103 Tra i dati sensibili, una tutela particolarmente forte è assegnata ai dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale. Questa articolazione dei livelli di tutela potrebbe far pensare ad un accoglimento nel nostro ordinamento della sistematica della Sphärentheorie, elaborata nell'ordinamento tedesco (cfr. infra, § 5.1.1), ma la somiglianza è più apparente che reale; sul punto, cfr. R. Lattanzi, Dati sensibili: una categoria problematica nell'orizzonte europeo, in "Europa e diritto privato", 1998, 3, pp. 713-743.

104 Si completa così una parabola già da tempo in atto in diversi ordinamenti occidentali, e che è stata efficacemente sintetizzata da Stefano Rodotà in tal modo: "1) dal diritto d'essere lasciato solo al diritto di mantenere il controllo sulle informazioni che mi riguardano; 2) dalla privacy al diritto all'autodeterminazione informativa; 3) dalla privacy alla non discriminazione; 4) dalla segretezza al controllo": cfr. S. Rodotà, Privacy e costruzione della sfera privata, cit., p. 108; Id., Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, cit., p. 584.

105 In tal senso, G. Votano, Art. 25, in E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno-Zencovich (a cura di), La legge sulla tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996, cit., pp. 220-231 (spec. pp. 227-228).

106 Nella "Bibliografia italiana di Analisi Economica del Diritto", pubblicata in appendice a R. Cooter, U. Mattei, P. G. Monateri, R. Pardolesi, T. Ulen, Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 471-480, non è segnalato nemmeno un titolo che si occupi direttamente dei diritti della personalità. In realtà i contributi italiani esistenti si contano sulle dita di una mano, e verranno indicati infra nel testo.

107 R. Posner, Privacy as Secrecy (1978), e A Broader View of Privacy (1979), entrambi riprodotti in Id., The Economics of Justice, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) and London, 19832, cap. 9 e 10. Sul punto, cfr. R. Pardolesi, Privacy e identità personale nell'analisi economica del diritto, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi (a cura di), Il diritto alla identità personale, Cedam, Padova, 1982, pp. 168-179.

108 Ti, in "The Journal of Legal Studies", vol. IX, 1980, 4, con contributi di: G. Stigler, J. Coleman, J. Hirshleifer, R. Epstein, E. Kitch, D. Carlton, A. Kronman, F. Easterbrook, K. Scott, J. Lorie, G. Becker, J. Gould.

109 Cfr. R. Posner, A Broader View of Privacy, cit., pp. 268-271.

110 Cfr. R. Posner, Privacy as Secrecy, cit., pp. 242-245.

111 Cfr. R. Posner, Privacy as Secrecy, cit., pp. 245-248.

112 Cfr. R. Posner, Privacy as Secrecy, cit., pp. 232 ss.

113 Cfr. R. Posner, Privacy as Secrecy, cit., p. 244.

114 Cfr. R. Posner, Privacy as Secrecy, cit., pp. 235-236.

115 Sul punto, è di fondamentale importanza lo studio di M. Rosenfeld, Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry, Yale University Press, New Haven and London, 1991.

116 Cfr. C. Hartmann, S. Renas, Massimizzazione dei profitti editoriali e diffamazione: una analisi economica dei modelli di responsabilità (1984), in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 1986, pp. 343-358; R. Epstein, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana (1986), ivi, 1987, pp. 825-861.

117 Cfr. R. Epstein, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione, cit., p. 842.

118 Cfr. R. Epstein, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione, cit., pp. 842, 844.

119 Gran parte dell'imprevedibilità deriva dalla circostanza che spetta all'attore l'onere di dimostrare il dolo della controparte, il che può risolversi in una vera e propria probatio diabolica.

120 Cfr. R. Epstein, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione, cit., pp. 856-857: "Che equivale a dire che un produttore può sfuggire alle conseguenze dei suoi beni affetti da vizi purché non si dimostri che intendeva danneggiare i suoi consumatori".

121 Cfr. R. Epstein, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione, cit., pp. 858-861.

122 Cfr. C. Hartmann, S. Renas, Massimizzazione dei profitti editoriali e diffamazione, cit., pp. 355-356.

123 Cfr. V. Zeno-Zencovich, Postilla a Hartmann e Renas: l'"inquinamento da mass media" e la funzione economica della responsabilità civile, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 1986, pp. 359-367.

124 Cfr. V. Zeno-Zencovich, Postilla a Hartmann e Renas: l'"inquinamento da mass media" e la funzione economica della responsabilità civile, cit., pp. 365-367.